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ASTA BENI ERSAC – L’AVVOCATO CORRADINO DEPOSITA AL TAR ULTERIORI MOTIVI

Con verbale n. 3 del 26.09.2023 (prot. n. 39225), l’apposita Commissione ha sospeso la procedura di asta pubblica di beni immobili di proprietà ex Ersac e oggi comunale siti nel Comune di Capaccio Paestum in località Borgo Gromola, via Fornilli e viale degli Ulivi a Spinazzo. La Commissione lo ha ritenuto opportuno in seguito a due ricorsi al TAR, pervenuti al protocollo comunale in data 19.09.2023. Va precisato che la stessa Commissione Comunale, con verbale n. 2 del 05.09.2023, aveva provveduto ad aggiudicare in via provvisoria i beni relativi all’asta pubblica in base alle istanze di richiesta pervenute.

L’OGGETTO DEL RICORSO AL TAR

Su questo bando e su questa operazione di alienazione di immobili comunali abbiamo posto l’attenzione già da mesi. Un intervento per fare cassa, appostare in Bilancio una cifra consistente in entrata (circa 1.4 milioni di euro a base d’asta – cifra di molto cresciuta in seguito alle istanze di acquisto pervenute) utile a colmare le falle di un Bilancio Comunale che per il Comune di Capaccio Paestum presenta sempre maggiori criticità dovute ai tanti mutui fatti dall’attuale Amministrazione per opere inutili e incompiute. La prima e più evidente cosa che balza all’occhio è che l’Amministrazione Comunale nel formulare l’avviso di asta pubblica non ha tenuto conto di quanto è specificato nell’atto pubblico di trasferimento a titolo gratuito di questi beni, stipulato con la Regione Campania (n. 4148 del 16.07.2020). In tale atto, è sancito che per le unità abitative ex Ersac trasferite al Comune di Capaccio Paestum permane da “applicare la disciplina della Legge n. 560/1993” che “equipara gli alloggi acquisiti dagli Enti di Sviluppo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Da questo assunto di fondo, ne consegue una serie di motivazioni che renderebbero nullo tutto il procedimento:

– Le unità abitative, essendo equiparate ad edilizia residenziale pubblica (edilizia sociale), non potevano essere oggetto di vendita all’asta se non per determinate “categorie sociali”;

– Per tali immobili il prezzo calcolato a base d’asta prevedeva la detrazione di 1/3 del valore;

– Come detto, essendo edilizia sociale, non è consentita la partecipazione all’asta pubblica da parte di società ma soltanto di persone appartenenti a ben distinte categorie sociali sulla base di fasce reddituali e altri parametri.

ULTERIORI MOTIVI DI RICORSO PRESENTATI DALL’AVVOCATO SIMONA CORRADINO

In data 25 ottobre scorso, l’avvocato Simona Corradino, legale degli interessati e proponenti del ricorso, ha notificato al Tar Campania sezione di Salerno ulteriori motivazioni al fine di ottenere l’annullamento della procedura di alienazione ad oggi sospesa. Nel ribadire quanto già precedentemente presentato al Tar, che ha portato al provvedimento di sospensione della procedura, l’avvocato Corradino evidenzia ulteriormente che:

– Oltre alla violazione della specifica normativa di settore (L.560/1993) avente carattere imperativo di tutela alle esigenze sociali prevalenti di interesse pubblico, il Comune di Capaccio Paestum ha violato pure il piano di vendita dei beni ex ERSAC disposto dalla Regione Campania con le delibere di G.R.C. n. 479/2008, n. 993/2009, n. 1845/2009 e n. 205/2020, tutte citate nell’atto di trasferimento dei suddetti beni al Comune (rep. n. 4148/2020);

– La disciplina di settore L. 560/1993 impone che l’alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica avvenga nei confronti degli assegnatari ad un prezzo calmierato (anche a seguito della loro accertata decadenza ovvero in sanatoria) o a terzi “purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all’assegnazione di alloggi ERP”. Si tratta di una normativa finalizzata a tutelare soggetti deboli, non in grado di acquistare una casa sul libero mercato ma in possesso di quei requisiti specifici che la legge richiede per accedere all’edilizia residenziale pubblica (ISEE non superiore a circa € 20.000,00);

– Il Comune ha consentito l’acquisto dei beni in argomento non tenendo conto dalla loro specifica destinazione residenziale pubblica, consentendo il loro acquisto ad un maggiore prezzo di “mercato” da parte di soggetti (addirittura società di capitali con fatturati da milioni di euro) privi dei requisiti richiesti imperativamente dalla L. 560/93 e che per questo andavano esclusi;

– La delibera di Consiglio Comunale recante il Piano di Alienazione, la n. 16/2023 è in violazione dell’art. 826 c.c., della L. 560/1993 e della stessa L. 133/1998. Il Consiglio Comunale di Capaccio Paestum si è limitato a “fornire opportuni precisi indirizzi alla competente Area P.O. Demanio e Patrimonio, per la redazione di uno o più progetti di valorizzazione e di alienazione”. Il Responsabile avrebbe poi dovuto redigere un progetto di alienazione concernente le sole unità abitative residenziali ex ERSAC con applicazione della L. 560/93 e corredare tale progetto dalla perizia di stima degli immobili sempre nei termini di cui alla L. 560/93 e infine sottoporre il progetto così redatto al Consiglio Comunale per la formale dichiarazione della volontà del Comune di alienare i beni ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), D.Lgs. 267/2000.

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