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I COGNOMI DELLE MADRI

Assegnare e ricevere il cognome del pater familias è ciò che da tempo immemore abbiamo considerato naturale nell’ordinamento della nostra società, costruita sull’idea della famiglia e dei legami di discendenza. Del patrimonio del pater facevano parte i figlƏ. La svolta pochi giorni fa. Il primo giugno è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la sentenza della Corte Costituzionale che dichiara illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome paterno ai neonatƏ riconosciuti da entrambi i genitorƏ, con riferimento alle figlie e ai figli natƏ nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figlƏ adottivƏ. La legge finora in vigore infatti violava gli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione e gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea che garantiscono l’uguaglianza di diritti fondamentali tra uomini e donne. Ma il pronunciamento della Corte è arrivato solo a seguito di un lungo percorso cominciato nel 2006, anno in cui la Consulta descrisse il sistema di attribuzione del cognome come il “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”. Nel 2016, dopo 10 anni e dopo aver ricevuto una condanna da parte della Corte dei diritti umani nel 2014 su questa materia, è arrivata la sentenza che ha stabilito la possibilità di conferire ai figlƏ il doppio cognome. Solo quest’anno poi il verdetto della Consulta – la quale si è espressa definendo “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre” – comunicato il 27 aprile, che riconosce finalmente la parità dei diritti genitoriali tra uomo e donna. Scritta dalla giurista e giudice Emanuela Navarretta, la sentenza invalida due norme del codice civile: una non consentiva ai genitorƏ, pur di comune accordo, di dare alle proprie figlie e figli solo il cognome materno, prevedendo solamente il doppio cognome. La seconda invece, imponeva in maniera automatica il cognome paterno in mancanza di un accordo tra le parti. Nei fatti quindi i figliƏ dovranno assumere il cognome di entrambi i genitorƏ nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essƏ decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. I membri della Consulta hanno oltretutto invitato il Parlamento ad introdurre una normativa organica in tema di attribuzione del cognome dei figlƏ per chiarire alcuni dettagli derivanti dall’applicazione della legge e riguardanti la moltiplicazione dei cognomi e l’eventuale diversità di cognome tra sorelle e fratelli. Dovrà anche essere stabilito se e come sarà possibile cambiare i cognomi assegnati in passato, per adeguarsi alle nuove leggi. Finalmente quindi il superamento di una impostazione retrograda e patriarcale, funzionante attraverso atavici, o meglio vecchi e consunti automatismi. La scelta auspicabilmente condivisa da parte dei genitori del cognome – che è elemento fondamentale dell’identità della persona, definendola oltretutto nella sua sfera pubblica – è un diritto degli uomini quanto delle donne. Ora per legge. Nel frattempo quanti cognomi perduti di donne? Quanti fili recisi, quante storie parallele, quante memorie stravolte? Quali sarebbero stati la fama e i racconti su Giacomo Antici e Grazia Cambosu? Certamente gli stessi di Leopardi e Deledda, ma per sempre ignote e innominate le madri, perdute. Speriamo di non perderci più nessuna.

Enrica Colasanto

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