Si aggiunge un altro capitolo alla telenovela dell’alienazione dei beni immobili di proprietà ex Ersac e oggi comunale siti nel Comune di Capaccio Paestum in località Borgo Gromola, via Fornilli e viale degli Ulivi a Spinazzo.
I FATTI IN SINTESI
Con verbale n. 3 del 26.09.2023 (prot. n. 39225), l’apposita Commissione comunale aveva sospeso la procedura di asta pubblica di beni immobili di proprietà ex Ersac e oggi comunale siti nel Comune di Capaccio Paestum in località Borgo Gromola, via Fornilli e viale degli Ulivi a Spinazzo. La Commissione comunale lo aveva ritenuto opportuno in seguito a due ricorsi al TAR, pervenuti al protocollo comunale in data 19.09.2023. In data 6.11.2023, il Responsabile di Area ha trasmesso alla Commissione una nota dell’avvocato difensore del Comune di Capaccio Paestum con la quale, tra le altre cose, ritiene opportuno che il Comune di Capaccio Paestum proceda con la conclusione del procedimento e con l’assegnazione definitiva dei lotti “tenuto conto dell’incertezza sui tempi di definizione del contenzioso”. Il 7 novembre, convocata appositamente con una celerità da guinness dei primati nel campo della Pubblica Amministrazione, la Commissione giudicatrice ha approvato la graduatoria definitiva dell’alienazione degli immobili come da avviso di asta pubblica, concludendo il procedimento di assegnazione dei lotti.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA RICONOSCIUTO L’INCERTEZZA DEL CONTENZIOSO, EPPURE VA AVANTI.
Ora, si aprono una serie di valutazioni che in parte sono state già fatte ma che è opportuno ripetere per meglio comprendere la questione. Innanzitutto, rileviamo che l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum oggi sceglie di “tirare dritto” dopo aver essa stessa autosospeso il procedimento. Tira dritto, però, pur sulla base di una valutazione assai debole che, come si legge dagli atti, recita “tenuto conto dell’incertezza sui tempi di definizione del contenzioso”. Viene da dire e da eccepire, a questo punto, una cosa molto semplice: un’Amministrazione Pubblica, che deve agire con oculatezza e senso di responsabilità, è opportuno che porti avanti un procedimento così delicato riconoscendo essa stessa che vi è “incertezza sui tempi di definizione del contenzioso”???. Restiamo molto perplessi da questa scelta, soprattutto perché arriva a pochi giorni se non ore da una prevedibile decisione del Tar di fissazione dell’udienza. Si poteva e doveva aspettare, la logica lo suggeriva.
UNA DETERMINA CHE PRODURRÀ SOLO ALTRO GRAVAME
Gli effetti di questo provvedimento della Commissione giudicatrice, da cui scaturisce consequenzialmente la Determina n. 114 del 7.11.2023 con la quale il Responsabile di Area ha approvato la graduatoria definitiva di aggiudicazione dei beni, saranno semplicemente quelli di aprire ad una nuova impugnazione al Tar da parte dei precedenti e sempre più attuali ricorrenti che chiederanno la sospensione dell’efficacia del provvedimento comunale sulla base dei motivi già esposti, che saranno ribaditi.
L’OGGETTO DEI RICORSI GIÀ PRESENTATI AL TAR DALL’AVVOCATO SIMONA CORRADINO
Su questo bando e su questa operazione di alienazione di immobili comunali abbiamo posto l’attenzione già da mesi. Un intervento per fare cassa, appostare in Bilancio una cifra consistente in entrata (circa 1.6 milioni di euro a base d’asta – cifra di molto cresciuta in seguito alle istanze di acquisto pervenute) utile a colmare le falle di un Bilancio Comunale che per il Comune di Capaccio Paestum presenta sempre maggiori criticità dovute ai tanti mutui fatti dall’attuale Amministrazione per opere inutili e incompiute. La prima e più evidente cosa che balza all’occhio è che l’Amministrazione Comunale nel formulare l’avviso di asta pubblica non ha tenuto conto di quanto è specificato nell’atto pubblico di trasferimento a titolo gratuito di questi beni, stipulato con la Regione Campania (n. 4148 del 16.07.2020). In tale atto, è sancito che per le unità abitative ex Ersac trasferite al Comune di Capaccio Paestum permane da “applicare la disciplina della Legge n. 560/1993” che “equipara gli alloggi acquisiti dagli Enti di Sviluppo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Da questo assunto di fondo, ne consegue una serie di motivazioni che renderebbero nullo tutto il procedimento:
– Le unità abitative, essendo equiparate ad edilizia residenziale pubblica (edilizia sociale), non potevano essere oggetto di vendita all’asta se non per determinate “categorie sociali”;
– Per tali immobili il prezzo calcolato a base d’asta prevedeva la detrazione di 1/3 del valore;
– Come detto, essendo edilizia sociale, non è consentita la partecipazione all’asta pubblica da parte di società ma soltanto di persone appartenenti a ben distinte categorie sociali sulla base di fasce reddituali e altri parametri.
ULTERIORI MOTIVI DI RICORSO
In data 25 ottobre scorso, l’avvocato Simona Corradino, legale degli interessati e proponenti del ricorso, ha notificato al Tar Campania sezione di Salerno ulteriori motivazioni al fine di ottenere l’annullamento della procedura di alienazione. Nel ribadire quanto già precedentemente presentato al Tar, l’avvocato Corradino ha evidenziato ulteriormente che:
– Oltre alla violazione della specifica normativa di settore (L.560/1993) avente carattere imperativo di tutela alle esigenze sociali prevalenti di interesse pubblico, il Comune di Capaccio Paestum ha violato pure il piano di vendita dei beni ex ERSAC disposto dalla Regione Campania con le delibere di G.R.C. n. 479/2008, n. 993/2009, n. 1845/2009 e n. 205/2020, tutte citate nell’atto di trasferimento dei suddetti beni al Comune (rep. n. 4148/2020);
– La disciplina di settore L. 560/1993 impone che l’alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica avvenga nei confronti degli assegnatari ad un prezzo calmierato (anche a seguito della loro accertata decadenza ovvero in sanatoria) o a terzi “purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all’assegnazione di alloggi ERP”. Si tratta di una normativa finalizzata a tutelare soggetti deboli, non in grado di acquistare una casa sul libero mercato ma in possesso di quei requisiti specifici che la legge richiede per accedere all’edilizia residenziale pubblica (ISEE non superiore a circa € 20.000,00);
– Il Comune ha consentito l’acquisto dei beni in argomento non tenendo conto dalla loro specifica destinazione residenziale pubblica, consentendo il loro acquisto ad un maggiore prezzo di “mercato” da parte di soggetti (addirittura società di capitali con fatturati da milioni di euro) privi dei requisiti richiesti imperativamente dalla L. 560/93 e che per questo andavano esclusi;
– La delibera di Consiglio Comunale recante il Piano di Alienazione, la n. 16/2023 è in violazione dell’art. 826 c.c., della L. 560/1993 e della stessa L. 133/1998. Il Consiglio Comunale di Capaccio Paestum si è limitato a “fornire opportuni precisi indirizzi alla competente Area P.O. Demanio e Patrimonio, per la redazione di uno o più progetti di valorizzazione e di alienazione”. Il Responsabile avrebbe poi dovuto redigere un progetto di alienazione concernente le sole unità abitative residenziali ex ERSAC con applicazione della L. 560/93 e corredare tale progetto dalla perizia di stima degli immobili sempre nei termini di cui alla L. 560/93 e infine sottoporre il progetto così redatto al Consiglio Comunale per la formale dichiarazione della volontà del Comune di alienare i beni ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), D.Lgs. 267/2000.