L’elefante è ancora nella stanza. La questione alienazione ed assegnazione dei beni immobili di proprietà ex Ersac e oggi comunale, siti nel Comune di Capaccio Paestum in località Borgo Gromola, via Fornilli e viale degli Ulivi a Spinazzo, si aggiunge di ulteriori e nuovi capitoli. Il 29 novembre scorso il Tar Salerno Sezione Terza ha respinto la richiesta di sospensiva del procedimento avanzata dai richiedenti già assegnatari Ersac, non entrando però nel merito della vicenda. Il Tar Salerno ha infatti ritenuto inammissibile l’istanza considerando i richiedenti non legittimati ad adire in quanto morosi rispetto al pagamento dei canoni di locazione degli immobili (a chi avrebbero dovuto pagare visto che l’Ersac è un ente sciolto da oltre un decennio?). Ne è immediatamente scaturito ricorso al Consiglio di Stato che, in data 5 dicembre 2023, ha invece accolto l’istanza dei richiedenti, rappresentati dall’avvocato Simona Corradino, sospeso l’efficacia e l’esecuzione del procedimento comunale “per salvaguardare il diritto all’abitazione dei richiedenti”. I giudici del Consiglio di Stato Sezione Settima hanno ritenuto che “le molteplici questioni rilevanti nel presente giudizio devono essere esaminate in sede collegiale nel contraddittorio tra le parti” e fissato la discussione nell’udienza del prossimo 19 dicembre.
I FATTI IN SINTESI
Con verbale n. 3 del 26.09.2023 (prot. n. 39225), l’apposita Commissione comunale aveva sospeso la procedura di asta pubblica di beni immobili di proprietà ex Ersac e oggi comunale siti nel Comune di Capaccio Paestum in località Borgo Gromola, via Fornilli e viale degli Ulivi a Spinazzo. La Commissione comunale lo aveva ritenuto opportuno in seguito a due ricorsi al TAR, pervenuti al protocollo comunale in data 19.09.2023. In data 6.11.2023, il Responsabile di Area ha trasmesso alla Commissione una nota dell’avvocato difensore del Comune di Capaccio Paestum con la quale, tra le altre cose, ritiene opportuno che il Comune di Capaccio Paestum proceda con la conclusione del procedimento e con l’assegnazione definitiva dei lotti “tenuto conto dell’incertezza sui tempi di definizione del contenzioso”. Il 7 novembre, convocata appositamente con una celerità da guinness dei primati nel campo della Pubblica Amministrazione, la Commissione aggiudicatrice ha approvato la graduatoria definitiva dell’alienazione degli immobili come da avviso di asta pubblica. Ne è scaturita consequenzialmente la Determina n. 114 del 7.11.2023 con la quale il Responsabile di Area ha approvato la graduatoria definitiva di aggiudicazione dei beni a conclusione del procedimento.
TANTE LE COSE SU CUI IL CONSIGLIO DI STATO DOVRÀ FARE CHIAREZZA
Su questo bando e su questa operazione di alienazione di immobili comunali abbiamo posto l’attenzione già da mesi. Un intervento per fare cassa, appostare in Bilancio una cifra consistente in entrata (circa 1.6 milioni di euro a base d’asta – cifra di molto cresciuta in seguito alle istanze di acquisto pervenute) utile a colmare le falle di un Bilancio Comunale che per il Comune di Capaccio Paestum presenta sempre maggiori criticità dovute ai tanti mutui fatti dall’attuale Amministrazione per opere inutili e incompiute. L’Amministrazione Comunale nel formulare l’avviso di asta pubblica non avrebbe tenuto conto di quanto specificato nell’atto pubblico di trasferimento a titolo gratuito di questi beni, stipulato con la Regione Campania (n. 4148 del 16.07.2020). In tale atto, è sancito che per le unità abitative ex Ersac trasferite al Comune di Capaccio Paestum permane da “applicare la disciplina della Legge n. 560/1993” che “equipara gli alloggi acquisiti dagli Enti di Sviluppo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Da questo assunto di fondo, ne consegue una serie di motivazioni che renderebbero nullo tutto il procedimento:
– Le unità abitative, essendo equiparate ad edilizia residenziale pubblica (edilizia sociale), non potevano essere oggetto di vendita all’asta se non per determinate “categorie sociali”;
– Per tali immobili il prezzo calcolato a base d’asta prevedeva la detrazione di 1/3 del valore;
– Essendo edilizia sociale, non è consentita la partecipazione all’asta pubblica da parte di società ma soltanto di persone appartenenti a ben distinte categorie sociali sulla base di fasce reddituali e altri parametri;
– Oltre alla violazione della specifica normativa di settore (L.560/1993) avente carattere imperativo di tutela alle esigenze sociali prevalenti di interesse pubblico, il Comune di Capaccio Paestum avrebbe violato pure il piano di vendita dei beni ex ERSAC disposto dalla Regione Campania con le delibere di G.R.C. n. 479/2008, n. 993/2009, n. 1845/2009 e n. 205/2020, tutte citate nell’atto di trasferimento dei suddetti beni al Comune (rep. n. 4148/2020);
– La disciplina di settore L. 560/1993 impone che l’alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica avvenga nei confronti degli assegnatari ad un prezzo calmierato (anche a seguito della loro accertata decadenza ovvero in sanatoria) o a terzi “purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all’assegnazione di alloggi ERP”. Si tratta di una normativa finalizzata a tutelare soggetti deboli, non in grado di acquistare una casa sul libero mercato ma in possesso di quei requisiti specifici che la legge richiede per accedere all’edilizia residenziale pubblica (ISEE non superiore a circa € 20.000,00);
– Il Comune avrebbe consentito l’acquisto dei beni in argomento non tenendo conto dalla loro specifica destinazione residenziale pubblica, consentendo il loro acquisto ad un maggiore prezzo di “mercato” da parte di soggetti (addirittura società di capitali con fatturati da milioni di euro) privi dei requisiti richiesti imperativamente dalla L. 560/93 e che per questo andavano esclusi;
– La delibera di Consiglio Comunale recante il Piano di Alienazione, la n. 16/2023, sarebbe in violazione dell’art. 826 c.c., della L. 560/1993 e della stessa L. 133/1998. Il Consiglio Comunale di Capaccio Paestum si è limitato a “fornire opportuni precisi indirizzi alla competente Area P.O. Demanio e Patrimonio, per la redazione di uno o più progetti di valorizzazione e di alienazione”. Il Responsabile avrebbe poi dovuto redigere un progetto di alienazione concernente le sole unità abitative residenziali ex ERSAC con applicazione della L. 560/93 e corredare tale progetto dalla perizia di stima degli immobili sempre nei termini di cui alla L. 560/93 e infine sottoporre il progetto così redatto al Consiglio Comunale per la formale dichiarazione della volontà del Comune di alienare i beni ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), D.Lgs. 267/2000.
A cura di Carmine Caramante