Il Comune di Capaccio Paestum, dopo la certificazione da parte degli organi di controllo di un disavanzo tecnico di euro 40.932.761,14 è ufficialmente in predissesto, ovvero con la delibera di C.C. n. 47 del 9 agosto 2024 ha adottato il primo passaggio della procedura ex art. 243 TUEL che consente agli enti strutturalmente deficitari di evitare il commissariamento previa presentazione di un Piano di Riequilibrio pluriennale. Ora, l’Amministrazione Comunale ha 90 giorni di tempo per presentare il Piano e farselo approvare. Se questo Piano non sarà approvato dalla competente sezione della Corte dei Conti e dal Ministero dell’Interno, si attiverà lo stato del “dissesto finanziario” e il conseguente arrivo del commissario liquidatore. Gli amministratori in carica responsabili del dissesto non potranno ricoprire più incarichi pubblici per 10 anni.
Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, detto anche “predissesto”, è una procedura amministrativa generale adottata dagli enti locali con lo scopo di risanare le finanze per poter prevenire la condizione di dissesto finanziario. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è caratterizzato dalla possibilità di prosecuzione dell’attività degli amministratori e dalla facoltà di scegliere quali azioni intraprendere per risanare la situazione, elementi che non sono invece presenti nella procedura di dissesto finanziario. Una volta che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale viene approvato in Consiglio Comunale dovrà essere trasmesso alla sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell’Interno entro dieci giorni dalla data dell’adozione della delibera (art. 243-quater, comma 1, TUEL). Successivamente, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale potrà essere oggetto di eventuali richieste istruttorie alle quali bisognerà presentare risposta entro 30 giorni dalla ricezione (art. 243-quater, comma 2, TUEL). In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, l’ente locale potrà presentare ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla notifica (art. 243-quater, comma 5, TUEL).