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LEGGE 220/1957: PROPOSTA DEL SINDACO ALFIERI INUTILE E PRIVA DI VALORI POSITIVI

PREMESSA

Quando si parla di Legge 220/1957, bisogna avere profonda conoscenza di ciò di cui si parla, e soprattutto occorre che la politica e chi amministra eviti di usare l’argomento come arma di distrazione di massa. La questione è delicata e l’argomento è molto sentito da una fetta cospicua di nostri concittadini. Il rischio è che esca fuori qualche altra barzelletta illusoria tipo la “221”, che appunto una barzelletta non fu dato che fruttò i voti di tanti inconsapevoli. Un giorno potremo dire di aver assistito anche a questo. Innanzitutto, prima di dire o paventare improbabili soluzioni, occorre chiarire bene le cose, come ha fatto di recente l’amico Enzo Di Sirio sui social:

1) La Legge Zanotti Bianco non è una legge di tutela dei beni archeologici ma del paesaggio (si parla dello “stato dei luoghi”);

2) Nel contenuto della stessa non vi è vincolo di inedificabilità assoluta, ma il divieto di costruire opere che possano “recare pregiudizio all’attuale stato della località”. Altrimenti non si spiegherebbero i tanti pareri positivi dati dalla Sovrintendenza in questi decenni non solo a ristrutturazioni ed ampliamenti ma anche a costruzioni ex novo (e un esempio recentissimo è costituito dal progetto per il Polo Museale nella ex Cirio).

I TENTATIVI FINORA FATTI

Premesso questo, trovo assolutamente non idonea né produttiva di valori positivi l’ipotesi paventata dal Sindaco Franco Alfieri che vorrebbe sollecitare l’istituzione di una commissione regionale ad hoc per lo studio e la redazione di una proposta di modifica della Legge 220/1957 da presentare al Parlamento Italiano che dovrebbe poi legiferare in tal senso. Innanzitutto, non è questa la strada normativa da percorrere, tanto è vero che ci sono stati già tre (3) tentativi di questo tipo. Quello dell’on. Nicola Lettieri del 1964, quello del 1985 dell’allora ministro ai LL.PP, Nicola Mancino, che fallì miseramente dinanzi ad una fortissima opposizione trasversale in sede parlamentare e, in ultimo, l’iniziativa del Senatore Gaetano Fasolino che nel 2005 riuscì a farsi finanziare con una legge mancia un milione di euro a favore del Comune di Capaccio “Per la riqualificazione dei nuclei urbani di Paestum, Torre di Mare, Licinella e Santa Venere, ricadenti nella fascia di rispetto della legge Zanotti Bianco”. Con quella somma è stato poi realizzato dall’Amministrazione Voza nel 2016 l’attuale marciapiede che va da Torre di Mare a Paestum. Una parte di quella somma (circa il 10%) fu precedentemente utilizzata dall’Amministrazione Marino (2007-2011) – su imput molto forte da parte del sottoscritto e di altri consiglieri – per un Concorso di Idee che molti hanno criticato ma che tuttora difendo nella sua utilità per due (2) buone ragioni:

1) Per la prima volta in questo paese si pensò di promuovere un simile modello di pianificazione partecipata ad alti livelli (e non a caso a tutt’oggi la strada del Concorso d’Idee viene scelta per altre realtà come Piazza Santini ad esempio);

2) Grazie al Concorso di Idee per Paestum sono stati acquisti dall’Ente comunale oltre 40 progetti e soluzioni per l’Area della 220 da cui partire (contenuti e pubblicati nel volume-catalogo di 115 pagine del concorso).

IL PIANO PAESAGGISTICO COME SOLUZIONE

Ma, la vera domanda a cui occorre dare una risposta è: siamo sicuri che sia utile e produttivo per Capaccio Paestum modificare o addirittura abolire la 220/1957? Non lo credo, e penso che siano i fatti che si sono verificati in questi decenni ad incaricarsi di darmi ragione. Se oggi abbiamo Paestum, la sua meraviglia e il suo patrimonio, lo dobbiamo alla Legge Zanotti Bianco e al suo contenuto. Ciò è incontrovertibile. Per questo motivo, l’unica strada normativa da percorrere (fatto salvo ed intatto il patrimonio imprescindibile della 220) è quella di sollecitare la Ragione Campania (ente preposto) alla redazione di un Piano Paesaggistico per Paestum (come già fatto per la Costiera Amalfitana e altre realtà). In tal modo, si arriverebbe al risultato di avere uno strumento che affiancherebbe la Legge 220/1957 così da mitigarne in parte gli effetti frenanti per ciò che riguarderebbe luoghi e valori abitativi e produttivi da far coesistere con le istanze archeologiche all’interno del perimetro oggetto del provvedimento parlamentare.

Carmine Caramante

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