Le proroghe rilasciate fino al 31 dicembre 2033 vanno annullate. Anche il Comune di Capaccio Paestum ne ha estese tante negli ultimi due anni.
La legge di proroga fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico–ricreative è in contrasto con la Direttiva Comunitaria. Essa deve essere disapplicata direttamente dalla Pubblica Amministrazione, senza che sia necessario un intervento mediato della Giurisdizione. Infatti, si tratta di una norma-provvedimento, rispetto a cui l’atto amministrativo ha funzione meramente ricognitiva di un effetto già prodotto: con la conseguenza che nel caso sia intervenuta una (superflua) esplicita disposizione di proroga, non è necessario l’esercizio della potestà di autotutela per il suo annullamento, perché da considerare come non esistente. Non solo. Persino le sentenze passate in giudicato, favorevoli alle ragioni del concessionario, devono cedere il passo di fronte all’illegittimità della norma nazionale erroneamente applicata. È quanto ha deciso l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 00017/2021.
Efficacia fino al dicembre 2023, poi le gare
A fronte della radicalità delle proprie affermazioni, l’Adunanza Plenaria si è posto essa stessa il problema del notevole impatto sociale ed economico conseguente all’immediata cessazione di tutti i rapporti concessori in atto. Perciò, ha ulteriormente deciso che “al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’UE. Dal giorno successivo (ossia dal primo gennaio 2024 appunto) non ci sarà alcuna possibilità di proroga ulteriore, neanche per via legislativa, e il settore sarà aperto alle regole della concorrenza.
Carmine Caramante
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