Il Presidente della Repubblica: una figura che oscilla tra il nulla e l’infinito.
Chi è il Presidente della Repubblica in Italia?
Il Presidente della Repubblica, giuridicamente, è il Capo dello Stato italiano, rappresentante dell’unità nazionale. É un organo costituzionale, dal momento che la sua figura e le sue funzioni sono previste e regolamentate dalla nostra Costituzione ed è eletto dal Parlamento in seduta comune. Il Presidente della Repubblica è definito quale organo super partes, in virtù del suo ruolo assolutamente neutrale e che lo pone al di sopra degli altri poteri (potere legislativo, che spetta al Parlamento; potere esecutivo, che spetta al Governo; potere giudiziario, che spetta alla Magistratura). Ma il Presidente della Repubblica, in Italia, oltre ad avere una funzione di rappresentanza dello Stato, svolge anche e soprattutto una funzione di arbitro tra le maggioranze in Parlamento e il Governo, oltre che di sorveglianza e di coordinamento, nel rispetto della Costituzione italiana, di cui è garante.
Quali sono i poteri che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica?
Ai sensi dell’art.87 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle Camere, autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo alle Camere, promulga le leggi, emana i decreti, indice le elezioni e i referendum, nomina i funzionari di Stato, i senatori a vita e i giudici della Consulta, ratifica i trattati, accredita e riceve i diplomatici, ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio superiore di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento, può concedere la grazia e commutare le pene, conferisce le onorificenze della Repubblica. Eppure, vi è uno tra i poteri del Presidente della Repubblica che ha suscitato maggiori perplessità. Infatti, ai sensi dell’art.74 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata”. Tale potere, tuttavia, nel corso dei decenni, ha subito una profonda e radicale trasformazione dovuta al contesto politico-giuridico di riferimento. Infatti, all’inizio della stagione repubblicana, era particolarmente circoscritto e delimitato il cd. potere di intervento del Presidente della Repubblica, il quale si riteneva avesse il dovere di agire in modo tradizionale e da conservatore. Ad oggi, invece, non solo questo potere viene puntualmente esercitato, ma si è addirittura evoluto in un potere non previsto dalla Costituzione: il cd. potere di moral suasion. Un potere che prevede una contrattazione tra il Quirinale, il Governo e Il Parlamento: il Capo dello Stato partecipa attivamente con i suoi uffici alla scrittura di una legge di cui non porta responsabilità diretta.
A cosa è dovuto questo radicale cambiamento dell’uso dei suoi poteri da parte del Presidente della Repubblica?
Di sicuro, alla cd. teoria della fisarmonica, inventata da Giuliano Amato. Secondo tale teoria, i settennati presidenziali rappresentano questa oscillazione, tra il nulla e l’infinito. Il nulla dei poteri, quando i partiti erano tutto e consideravano il Presidente della Repubblica come una figura soltanto rappresentativa. E l’infinito dei poteri, nella seconda parte della storia repubblicana, dal 1992 in poi, quando i partiti sono decaduti. Dunque, ogni volta che insorge una crisi politica, la fascia di poteri del Presidente è destinata ad aprirsi fino all’estensione massima; diversamente, in presenza di una politica unita e compatta, questa fisarmonica resterà chiusa.
Valentina Cicatiello
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